donazioni indirette in atti


 

Not. Pier Luigi Fausti

pfausti@notariato.it

15.01.2002

 

Padre e madre acquistano la casa all'unica figlia e, per prudenza, vogliono tenersi l'usufrutto. Non possono però godere delle agevolazioni prima casa perché già in possesso di altra casa nello stesso comune. Non bastandogli evidentemente una semplice procura a vendere da parte della figlia, e non volendo rinunciare ad evidenziare "qualcosa" direttamente in atto, mi propongono di intestarsi per l'usufrutto parziale (in una quota da stabilirsi) onde almeno limitare il "danno" fiscale (la figlia si intesterebbe per la intera nuda proprietà e, ad es., l'80% dell'usufrutto; i genitori per il 20%).

Mi sono riservato una risposta: intravedo inconvenienti pratici (dich. redditi) superabili; forse ancora una volta una tutela non perfetta, in quanto un eventuale terzo acquirente dalla figlia potrebbe accontentarsi dell'80% di usufrutto, anche a rischio di pagare l'affitto sul 20%. Però forse è, nonostante tutto, meglio di niente...

Avrei pensato, in alternativa, di evidenziare in atto la provenienza del denaro per donazione dai genitori, potendo così contare su una ipotetica riducibilità della donazione indiretta dell'immobile: ma questa enunciazione si può ancora fare, dopo la soppressione dell'imposta sulle successioni?

 

 


 

Not. Claudio Limontini

climontini@notariato.it

16.01.2002

 

La reale preoccupazione dei genitori è quella di veder vanificati i sacrifici per l'acquisto della casa da una figlia che, magari, prende una sbandata, vende la casa e…

 

In tal caso non so a cosa possa servire enunciare la donazione di denaro (la figlia farebbe valere in tal caso l'articolo quinto: chi ha i soldi in mano ha vinto"...).

 

Riterrei pertanto la soluzione prospettata la più percorribile per soddisfare l'esigenza dei genitori: quota di usufrutto, procura speciale ex 1394 e 1395 (1723 salvo le discussioni in lista) e aggiungerei, molto importante in relazione alla procura, controscrittura ove si evidenzi un pactum fiduciae.

 

 


 

Not. Giorgio Figari

gfigari@notariato.it

17.01.2002

 

Può ricorrersi anche al seguente metodo:

 

1.      Mandato, per atto pubblico, dai genitori alla figlia per l'acquisto in nome proprio ma per conto dei genitori, dell'immobile.

 

2.      Atto di acquisto da parte della figlia, con agevolazioni prima casa.

 

3.      Testamento olografo (in verità, revocabile il giorno dopo).

 

I genitori in ogni caso potranno agire per ottenere l'esecuzione del mandato.