15.01.2002
Padre e madre acquistano la casa all'unica figlia e, per
prudenza, vogliono tenersi l'usufrutto. Non possono però godere delle
agevolazioni prima casa perché già in possesso di altra casa nello stesso
comune. Non bastandogli evidentemente una semplice procura a vendere da parte
della figlia, e non volendo rinunciare ad evidenziare "qualcosa"
direttamente in atto, mi propongono di intestarsi per l'usufrutto parziale (in
una quota da stabilirsi) onde almeno limitare il "danno" fiscale (la
figlia si intesterebbe per la intera nuda proprietà e, ad es., l'80%
dell'usufrutto; i genitori per il 20%).
Mi sono riservato una risposta: intravedo inconvenienti pratici
(dich. redditi) superabili; forse ancora una volta una tutela non perfetta, in
quanto un eventuale terzo acquirente dalla figlia potrebbe accontentarsi
dell'80% di usufrutto, anche a rischio di pagare l'affitto sul 20%. Però forse
è, nonostante tutto, meglio di niente...
Avrei pensato, in alternativa, di evidenziare in atto la
provenienza del denaro per donazione dai genitori, potendo così contare su una
ipotetica riducibilità della donazione indiretta dell'immobile: ma questa
enunciazione si può ancora fare, dopo la soppressione dell'imposta sulle
successioni?
Not. Claudio Limontini
16.01.2002
La reale
preoccupazione dei genitori è quella di veder vanificati i sacrifici per
l'acquisto della casa da una figlia che, magari, prende una sbandata, vende la
casa e…
In tal caso non so a
cosa possa servire enunciare la donazione di denaro (la figlia farebbe valere
in tal caso l'articolo quinto: chi ha i soldi in mano ha vinto"...).
Riterrei pertanto la
soluzione prospettata la più percorribile per soddisfare l'esigenza dei genitori:
quota di usufrutto, procura speciale ex 1394 e 1395 (1723 salvo le discussioni
in lista) e aggiungerei, molto importante in relazione alla procura,
controscrittura ove si evidenzi un pactum fiduciae.
Not. Giorgio Figari
17.01.2002
Può ricorrersi anche al seguente metodo:
1.
Mandato, per atto pubblico, dai genitori
alla figlia per l'acquisto in nome proprio ma per conto dei genitori,
dell'immobile.
2.
Atto di acquisto da parte della figlia, con
agevolazioni prima casa.
3.
Testamento olografo (in verità, revocabile
il giorno dopo).
I genitori in ogni caso potranno agire per ottenere l'esecuzione
del mandato.